Sachverhalt
avrebbero indotto in errore anche una persona coscienziosa, richiedendo quindi all’autore una riflessione coscienziosa o una richiesta di chiarimenti alle autorità o a persone affidabili; se omette di farlo, nonostante vi fossero motivi per agire in tal senso, egli agisce in presenza di un errore di diritto evitabile (cfr. DTF 104 IV 217 consid. 3a; sentenze del Tribunale federale 6B_782/2016 del 27 settembre 2016 consid. 3.1, 6B_234/2022 dell’8 giugno 2023 consid. 4.7.2 con rinvii; NIGGLI/MAEDER, BSK-Strafrecht I, 4a ed. 2018, art. 21 n. 18 segg.), - in concreto, si può presumere che il ricorrente sia incorso in un errore sull’illiceità; egli, infatti, pur avendo notato l’agente di polizia, sembra essere stato convinto di poter eseguire la manovra in questione poiché si trovava su un parcheggio privato,
8 / 10 - in questo senso, il ricorrente avrebbe tuttavia dovuto informarsi accuratamente sulle situazioni in cui non gli era permesso guidare; poiché un parcheggio di un ristorante è per sua natura destinato soprattutto ai clienti, non poteva semplicemente presumere che non si trattasse di una strada pubblica senza prima informarsi al riguardo; usando le debite precauzioni, il ricorrente avrebbe quindi potuto sapere che una simile manovra era illegale, - di conseguenza, pur ammettendo che la manovra non sia iniziata già sul marciapiede pubblico bensì soltanto sul parcheggio privato – con conseguente riduzione della pena –, l'infrazione si qualifica comunque come grave e il reato configura una recidiva, - ciò posto, al contrario di quanto affermato dal ricorrente, i seguenti motivi da lui addotti non possono essere presi in considerazione per un’attenuazione del periodo di revoca, in quanto il periodo minimo di 12 mesi, nella fattispecie che ci occupa, deve essere rispettato (cfr. anche sentenza del Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni VR1 26 9 del 9 giugno 2026 consid. 9): - non vi sarebbe stata alcuna circolazione di traffico su questo parcheggio chiuso su tre lati ed, essendo durata pochi secondi, effettuata a bassa velocità e in assenza di pedoni o altri utenti della strada, la sua breve manovra di pochi metri non avrebbe causato alcuna situazione di pericolo, - egli non sarebbe stato a conoscenza di non essere legittimato a condurre un veicolo su suolo privato (buona fede), - la licenza di condurre sarebbe fondamentale per la sua attività (gestione di un albergo), - la condanna si baserebbe unicamente su un rapporto di polizia e sulla sua dichiarazione, senza prove oggettive, - nel periodo dopo la prima revoca egli non avrebbe mai commesso nessuna infrazione, - avrebbe avuto diversi problemi a seguito di divorzio, nello specifico, a livello personale con l’agente di polizia che si sarebbe occupato delle varie denunce false e infondate della ex-moglie, - il convenuto ha quindi rettamente ritenuto che le circostanze invocate dal ricorrente non potessero comportare una misura amministrativa più lieve, poiché la durata della revoca di 12 mesi costituisce già il minimo previsto dalla legge,
9 / 10 - la circostanza che si sia in presenza di una violazione grave dell’obbligo di decidere entro un termine ragionevole, non è né stata sollevata dal ricorrente né è qui ravvisabile, ritenuto che la decisione dell’Ufficio della circolazione è stata emanata il 17 novembre 2025 – per fatti avvenuti il 9 febbraio 2024 e che poggia le sue basi sul decreto d’accusa del 14 luglio 2025 – e confermata il 13 aprile 2026 dal convenuto (cfr. al riguardo anche sentenza del Tribunale federale 1C_52/2022 dell’8 giugno 2022 consid. 2.5), - in definitiva, come rettamente sostiene il convenuto, va concluso che si tratta di una recidiva ai sensi dell’art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr, per cui la licenza di condurre del ricorrente deve essere revocata per almeno 12 mesi (con un computo di 38 giorni), - pertanto, in rigetto del ricorso, la decisione impugnata deve essere integralmente confermata, - il lasso di tempo nell’ambito di questa procedura di ricorso, durante il quale il ricorrente ha consegnato la licenza di condurre, ovvero tra il 16 maggio 2026 e il 28 maggio 2026, deve essere computato al periodo di revoca della licenza di condurre (cfr. act. A.8), - per la presente procedura è prelevata una tassa di Stato pari a CHF 1’000.00 (oltre alle spese di cancelleria), che viene posta a carico del ricorrente (art. 73 cpv. 1 LGA), - al convenuto non sono assegnate ripetibili (art. 78 cpv. 2 LGA).
10 / 10 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. A._____ è obbligato a consegnare la licenza di condurre all’Ufficio della circolazione stradale del Canton Grigioni, sezione misure amministrative, Rohanstrasse 5, 7000 Coira, entro 30 giorni dalla notifica della presente decisione. 3. Il lasso di tempo tra il 16 maggio 2026 e il 28 maggio 2026, durante il quale A._____ ha consegnato la licenza di condurre, deve essere computato al periodo di revoca della licenza di condurre. 4. Vengono prelevate le seguenti spese processuali: – una tassa di Stato di CHF 1’000.00 – e le spese di cancelleria di CHF 256.00 totale CHF 1’256.00 Tali spese sono poste a carico di A._____. 5. Non vengono corrisposte indennità. 6. [vie di diritto] 7. [Comunicazioni]
Erwägungen (8 Absätze)
E. 3 / 10
-
la decisione impugnata nel caso di specie, emessa dal convenuto in data 13
aprile 2026, non è né definitiva né impugnabile dinanzi ad un’altra istanza; di
conseguenza, essa costituisce un oggetto di impugnazione idoneo per un
procedimento dinanzi a questo Tribunale,
-
in qualità di destinatario formale e materiale della decisione impugnata, il
ricorrente presenta un interesse degno di tutela alla rispettiva revoca o modifica
(art. 50 LGA),
-
si entra pertanto nel merito del ricorso, che, per il resto, è stato presentato nei
termini e nelle forme prescritti (art. 38 cpv. 1 e 2 e art. 52 cpv. 1 LGA),
-
con il ricorso al Tribunale d’appello, è possibile contestare violazioni di diritto,
compresi l’eccesso o l’abuso di discrezionalità, nonché l’accertamento inesatto o
incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti; è esclusa la contestazione
dell’inadeguatezza (cfr. art. 51 cpv. 1 LGA),
-
il Tribunale giudica il presente ricorso in qualità di giudice unico, essendo esso
palesemente infondato (art. 43 cpv. 3 lett. b LGA),
-
la questione controversa, che deve essere esaminata, è se il convenuto abbia, a
ragione, confermato la revoca della patente di guida per un periodo di 12 mesi,
-
a mente dell’art. 16 cpv. 1 LCStr, le licenze e i permessi devono essere revocati,
se è accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai
state o non sono più adempite; essi possono essere revocati, se non sono stati
osservati le limitazioni o gli obblighi, ai quali il rilascio era stato subordinato nel
caso particolare,
-
l’art. 16 cpv. 3 LCStr prevede che, per stabilire la durata della revoca della licenza
per allievo conducente o della licenza di condurre devono essere considerate le
circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la
colpa, la reputazione del conducente del veicolo a motore come anche la
necessità professionale di condurre un veicolo a motore; la durata minima della
revoca non può tuttavia essere ridotta, salvo che la pena sia stata attenuata ai
sensi dell’art. 100 n. 4 terzo periodo,
-
a mente di quest’ultimo articolo, se durante un viaggio ufficiale urgente o
necessario dal punto di vista tattico il conducente di un veicolo del servizio
antincendio, del servizio sanitario, della polizia o delle dogane non ha usato la
prudenza imposta dalle circostanze oppure se durante un viaggio ufficiale
E. 4 / 10
urgente non ha usato gli speciali segnalatori prescritti, il conducente è punibile
ma la pena è attenuata,
-
giusta l’art. 16c cpv. 1 lett. f LCStr, commette un’infrazione grave chi guida un
veicolo a motore nonostante la revoca della licenza,
-
giusta l’art. 16 cpv. 2 lett. c LCStr, dopo un’infrazione grave la licenza per allievo
conducente o la licenza di condurre è revocata per almeno 12 mesi se nei cinque
anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un’infrazione grave o
due volte a causa di infrazioni medio gravi,
-
tra le parti in causa è indiscusso che, da una parte, con decisione del 1° giugno
2023, la patente di guida del ricorrente è stata revocata per tre mesi a causa di
un’infrazione grave, e, dall’altra, che la Procura pubblica dei Grigioni ha
riconosciuto con decreto d’accusa del 14 luglio 2025 – cresciuto incontestato in
giudicato – colpevole di aver condotto un veicolo a motore nonostante il rifiuto, la
revoca o il divieto di far uso della licenza di condurre ai sensi dell’art. 95 cpv. 1
lett. b LCStr nonché di ripetuta mancata restituzione della licenza o delle targhe
di controllo ai sensi dell’art. 97 cpv. 1 lett. b LCStr,
-
l’autorità amministrativa può discostarsi dalle constatazioni di fatto del giudice
penale nel decidere in merito al provvedimento solo se accerta fatti e li pone a
base della propria decisione, che erano sconosciuti al giudice penale, se
raccoglie prove supplementari o se il giudice penale, nell’applicare il diritto ai fatti,
non ha chiarito tutte le questioni giuridiche (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2;
sentenza del Tribunale federale 1C_453/2018 del 22 agosto 2019 consid. 2.1),
-
tale giurisprudenza è applicabile anche a una decisione penale che, come nel
caso di specie, è stata emessa nell’ambito di un procedimento di decreto
d’accusa ai sensi degli artt. 352 segg. CPP, anche qualora essa si basi
esclusivamente su un rapporto di polizia; ciò vale in particolare quando l’imputato
sapeva o avrebbe dovuto prevedere, data la gravità dei reati che gli sono stati
contestati, che sarebbe stato avviato nei suoi confronti un procedimento di revoca
della licenza di condurre e, ciononostante, come nel caso concreto, omette o
rinuncia a far valere, nell’ambito del procedimento penale, i diritti di difesa che gli
sono garantiti e, se del caso, a presentare rimedi giuridici a cui ha diritto (cfr. DTF
123 II 97 consid. 3c/aa; sentenza del Tribunale federale 1C_33/2018 del 6 luglio
2018 consid. 3.2; sentenza del Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni VR1
26 9 del 9 giugno 2026 consid. 4.1),
E. 5 / 10
-
nella qualifica giuridica dei fatti, in particolare anche della colpa, l’autorità
amministrativa è, invece, in linea di principio, libera e non vincolata alla sentenza
in ambito penale, salvo – cosa che però non risulta nel caso di specie – che la
qualifica giuridica dipenda fortemente dalla valutazione di fatti che l’autorità
penale conosce meglio, ad esempio perché ha interrogato personalmente
l’imputato (cfr. DTF 136 II 447 consid. 3.1; sentenze del Tribunale federale
1C_51/2025 del 24 ottobre 2025 consid. 4.3, 1C_334/2019 dell’11 febbraio 2020
consid. 3.2, e 1C_421/2019 del 20 dicembre 2019 consid. 3.1),
-
l’art. 16c cpv. 1 lett. f LCStr risp. l’art. 95 cpv. 1 LCStr non presuppone il dolo, ma
è sufficiente la negligenza (v. art. 100 n. 1 LCStr; cfr. anche sentenza del
Tribunale federale 1C_52/2022 dell’8 giugno 2022 consid. 2.4); la negligenza,
difficilmente si riferirà alla guida del veicolo in sé, ma consisterà piuttosto nel fatto
che il conducente, per negligenza, sia incorso ad esempio nell’errore di fatto
secondo cui sarebbero stati soddisfatti i requisiti effettivi per il ripristino della
patente (DTF 117 IV 302 consid. 3bb),
-
a parte il caso eccezionale previsto dall’art. 16 cpv. 3 secondo periodo LCStr, che
non si verifica nel caso in esame, non è possibile ridurre la durata minima della
revoca; ciò vale anche in caso di semplice negligenza lieve (sentenze del
Tribunale federale 1C_102/2016 del 20 dicembre 2016 consid. 2.5, 1C_52/2022
dell’8 giugno 2022 consid. 2.5),
-
i fatti riportati nel decreto d’accusa del 14 luglio 2025 sono rimasti incontestati
nella procedura penale; in base a questi fatti, il ricorrente ha guidato un veicolo
in retromarcia, partendo dalla fermata dell’autopostale “B._____” sul marciapiede
pubblico fino all’entrata dell’hotel C._____, e ciò incontestatamente durante il
periodo di ritiro della licenza di condurre,
-
questo Tribunale è vincolato a tale fattispecie – come rettamente rilevato dal
convenuto, non vi sono motivi per discostarsene – e, per conseguenza, le
censure sollevate dal ricorrente nell’ambito della procedura amministrativa,
ovvero che egli non avrebbe mai condotto un veicolo su suolo pubblico, bensì
solamente su suolo privato, non possono essere sentite a priori,
-
in questo contesto, il ricorrente non fa valere di essersi trovato in errore in merito
al fatto che il luogo, dove è stata constatata la manovra con il decreto d’accusa,
sia stato di proprietà pubblica; il ricorrente contesta invece il luogo effettivo dove
è avvenuta la manovra, concludendo di aver condotto il veicolo solo su suolo
privato; pertanto, per quanto concerne la manovra effettivamente rimproveratagli,
E. 6 / 10
il ricorrente non può appellarsi in questa sede ad un errore di fatto ai sensi dell’art.
13 CP, che, in ogni caso, avrebbe potuto essere evitato,
-
infatti, il ricorrente non fa ad esempio valere che, a causa della neve, credeva di
trovarsi solo sul parcheggio invece che anche sul marciapiede; anche
ammettendo un tale errore sui fatti, lo stesso era comunque evitabile, usando le
debite precauzioni esigibili nella circolazione stradale (art. 13 cpv. 2 CP),
-
per conseguenza, al ricorrente andrebbe in ogni caso rimproverata una
negligenza, anche nella misura in cui essa possa essere ritenuta lieve; la guida
di un veicolo a motore nonostante la revoca della licenza di condurre ai sensi
dell’art. 95 cpv. 1 LCStr è da ritenere un’infrazione grave, anche se commessa
per negligenza lieve,
-
a titolo abbondanziale, pur volendo ammettere che il ricorrente – come da lui
sostenuto – non abbia guidato il veicolo anche sul marciapiede pubblico a partire
dalla rispettiva fermata dell’autopostale – come invece descritto nel rapporto di
polizia del 6 marzo 2024 (cfr. doc. C.I/6) e riportato nel summenzionato decreto
d’accusa (cfr. doc. C.I/10) –, è indiscusso che egli abbia condotto il relativo
veicolo (in retromarcia) sul relativo parcheggio dell’hotel fino all’entrata sud dello
stesso (indicata erroneamente a ovest nel citato rapporto di polizia),
-
come si vedrà in seguito, detto parcheggio privato va ritenuto una strada pubblica
e l’asserito errore (evitabile) sulla sua interpretazione giuridica da parte del
ricorrente non cambia nulla alla qualifica dell’infrazione come grave e come
recidiva,
-
il carattere pubblico di una strada non dipende dalla volontà del proprietario, ma
dall’uso che ne viene fatto; il fattore determinante non è se la superficie stradale
sia di proprietà privata o pubblica, bensì se sia utilizzata per la circolazione
generale e se il suo uso sia accessibile a un gruppo indeterminato di persone,
anche se in misura limitata,
-
il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che il parcheggio di un
immobile comprendente posti auto per visitatori costituisce una strada pubblica,
poiché è accessibile a un numero indeterminato di persone; se un’azienda
intende limitare a un uso esclusivamente privato, di notte o nei giorni festivi, una
zona aperta al traffico pubblico durante l’orario di lavoro, tale intenzione deve
essere resa visibile ai terzi tramite segnaletica o una barriera e, in assenza di tali
chiare precauzioni, il carattere pubblico rimane intatto (cfr. art. 1 cpv. 2 LCStr; art.
1 cpv. 2 dell’Ordinanza sulle norme di circolazione stradale [ONC; RS 741.11];
E. 7 / 10
sentenza del Tribunale federale 6B_335/2021 del 29 novembre 2021 consid. 3.1
con riferimenti),
-
nel caso in esame, come riportato nella nota telefonica del 6 gennaio 2026 (doc.
C.II/10) e visibile sulla documentazione fotografica, l’accesso al parcheggio non
era precluso al pubblico tramite barriere fisiche o cartelli espliciti di divieto; il
parcheggio configurava dunque una strada pubblica,
-
l’art. 16c cpv. 1 lett. f LCStr è pertanto soddisfatto, sia oggettivamente che
soggettivamente; infatti, anche ammettendo che il ricorrente abbia guidato senza
licenza di condurre esclusivamente sul parcheggio privato e non anche sul
marciapiede pubblico, egli lo ha comunque fatto intenzionalmente, pensando
però, a torto, che la revoca della licenza di condurre pronunciata il 1° giugno 2023
non valesse sul relativo parcheggio privato,
-
in virtù dell'art. 21 CP, chiunque commette un reato non sapendo né potendo
sapere di agire illecitamente non agisce in modo colpevole; se l'errore era
evitabile, il giudice attenua la pena; in questo senso, l'errore sull'illiceità concerne
il caso in cui l'autore agisce con la consapevolezza di tutti gli elementi costitutivi
del reato, e quindi con intenzione, ma crede erroneamente di agire in modo lecito;
perché sia realizzato un errore sull'illiceità, occorre che l'autore non sappia, né
possa sapere che il suo comportamento è illecito, pensando in questo senso, a
torto, che l'atto concretamente commesso sia conforme al diritto,
-
il Tribunale federale si basa, come criterio di distinzione, sul quesito se i fatti
avrebbero indotto in errore anche una persona coscienziosa, richiedendo quindi
all’autore una riflessione coscienziosa o una richiesta di chiarimenti alle autorità
o a persone affidabili; se omette di farlo, nonostante vi fossero motivi per agire in
tal senso, egli agisce in presenza di un errore di diritto evitabile (cfr. DTF 104 IV
217 consid. 3a; sentenze del Tribunale federale 6B_782/2016 del 27 settembre
2016 consid. 3.1, 6B_234/2022 dell’8 giugno 2023 consid. 4.7.2 con rinvii;
NIGGLI/MAEDER, BSK-Strafrecht I, 4a ed. 2018, art. 21 n. 18 segg.),
-
in concreto, si può presumere che il ricorrente sia incorso in un errore sull’illiceità;
egli, infatti, pur avendo notato l’agente di polizia, sembra essere stato convinto di
poter eseguire la manovra in questione poiché si trovava su un parcheggio
privato,
E. 8 / 10 - in questo senso, il ricorrente avrebbe tuttavia dovuto informarsi accuratamente sulle situazioni in cui non gli era permesso guidare; poiché un parcheggio di un ristorante è per sua natura destinato soprattutto ai clienti, non poteva semplicemente presumere che non si trattasse di una strada pubblica senza prima informarsi al riguardo; usando le debite precauzioni, il ricorrente avrebbe quindi potuto sapere che una simile manovra era illegale, - di conseguenza, pur ammettendo che la manovra non sia iniziata già sul marciapiede pubblico bensì soltanto sul parcheggio privato – con conseguente riduzione della pena –, l'infrazione si qualifica comunque come grave e il reato configura una recidiva, - ciò posto, al contrario di quanto affermato dal ricorrente, i seguenti motivi da lui addotti non possono essere presi in considerazione per un’attenuazione del periodo di revoca, in quanto il periodo minimo di 12 mesi, nella fattispecie che ci occupa, deve essere rispettato (cfr. anche sentenza del Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni VR1 26 9 del 9 giugno 2026 consid. 9): - non vi sarebbe stata alcuna circolazione di traffico su questo parcheggio chiuso su tre lati ed, essendo durata pochi secondi, effettuata a bassa velocità e in assenza di pedoni o altri utenti della strada, la sua breve manovra di pochi metri non avrebbe causato alcuna situazione di pericolo, - egli non sarebbe stato a conoscenza di non essere legittimato a condurre un veicolo su suolo privato (buona fede), - la licenza di condurre sarebbe fondamentale per la sua attività (gestione di un albergo), - la condanna si baserebbe unicamente su un rapporto di polizia e sulla sua dichiarazione, senza prove oggettive, - nel periodo dopo la prima revoca egli non avrebbe mai commesso nessuna infrazione, - avrebbe avuto diversi problemi a seguito di divorzio, nello specifico, a livello personale con l’agente di polizia che si sarebbe occupato delle varie denunce false e infondate della ex-moglie, - il convenuto ha quindi rettamente ritenuto che le circostanze invocate dal ricorrente non potessero comportare una misura amministrativa più lieve, poiché la durata della revoca di 12 mesi costituisce già il minimo previsto dalla legge,
E. 9 / 10 - la circostanza che si sia in presenza di una violazione grave dell’obbligo di decidere entro un termine ragionevole, non è né stata sollevata dal ricorrente né è qui ravvisabile, ritenuto che la decisione dell’Ufficio della circolazione è stata emanata il 17 novembre 2025 – per fatti avvenuti il 9 febbraio 2024 e che poggia le sue basi sul decreto d’accusa del 14 luglio 2025 – e confermata il 13 aprile 2026 dal convenuto (cfr. al riguardo anche sentenza del Tribunale federale 1C_52/2022 dell’8 giugno 2022 consid. 2.5), - in definitiva, come rettamente sostiene il convenuto, va concluso che si tratta di una recidiva ai sensi dell’art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr, per cui la licenza di condurre del ricorrente deve essere revocata per almeno 12 mesi (con un computo di 38 giorni), - pertanto, in rigetto del ricorso, la decisione impugnata deve essere integralmente confermata, - il lasso di tempo nell’ambito di questa procedura di ricorso, durante il quale il ricorrente ha consegnato la licenza di condurre, ovvero tra il 16 maggio 2026 e il 28 maggio 2026, deve essere computato al periodo di revoca della licenza di condurre (cfr. act. A.8), - per la presente procedura è prelevata una tassa di Stato pari a CHF 1’000.00 (oltre alle spese di cancelleria), che viene posta a carico del ricorrente (art. 73 cpv. 1 LGA), - al convenuto non sono assegnate ripetibili (art. 78 cpv. 2 LGA).
E. 10 / 10 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. A._____ è obbligato a consegnare la licenza di condurre all’Ufficio della circolazione stradale del Canton Grigioni, sezione misure amministrative, Rohanstrasse 5, 7000 Coira, entro 30 giorni dalla notifica della presente decisione. 3. Il lasso di tempo tra il 16 maggio 2026 e il 28 maggio 2026, durante il quale A._____ ha consegnato la licenza di condurre, deve essere computato al periodo di revoca della licenza di condurre. 4. Vengono prelevate le seguenti spese processuali: – una tassa di Stato di CHF 1’000.00 – e le spese di cancelleria di CHF 256.00 totale CHF 1’256.00 Tali spese sono poste a carico di A._____. 5. Non vengono corrisposte indennità. 6. [vie di diritto] 7. [Comunicazioni]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Sentenza del 16 luglio 2026 comunicata il 20 luglio 2026 N. d'incarto VR1 26 17 Istanza Prima Camera di diritto costituzionale e amministrativo Composizione Righetti, presidente Paganini, attuario Parti A._____ ricorrente contro Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni Hofgraben 5, 7000 Coira convenuto Oggetto circolazione stradale (revoca della licenza di condurre)
2 / 10 Ritenuto in fatto e considerando in diritto: - il 17 novembre 2025 l’Ufficio della circolazione dei Grigioni ha revocato la licenza di condurre a A._____ per un periodo di 12 mesi (computati 38 giorni), in quanto, in data 9 febbraio 2024, avrebbe condotto un veicolo a motore nonostante la revoca della licenza di condurre, rendendosi punibile in questo modo ai sensi dell’art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr, - avverso detta decisione, con memoriali del 21 novembre 2025 e 2 dicembre 2025, A._____ ha interposto un ricorso al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni (DGSS), - con decisione del 13 aprile 2026, il DGSS ha emanato la decisione dipartimentale, respingendo il ricorso e confermando quale termine per la consegna della licenza di condurre il 17 maggio 2026, - avverso detta decisione, con memoriale del 29 aprile 2026 (timbro postale), completato il 5 maggio 2026 e il 20 maggio 2026, A._____ (di seguito: ricorrente) ha presentato ricorso al Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni (di seguito: Tribunale), chiedendo il rispettivo annullamento, subordinatamente una riduzione rilevante della durata della revoca, e la concessione dell’effetto sospensivo, - con missiva del 18 maggio 2026, il ricorrente ha comunicato al Tribunale di aver consegnato la licenza di condurre presso l’autorità competente, - con presa di posizione del 26 maggio 2026, il DGSS (di seguito: convenuto) ha chiesto la reiezione del ricorso, dichiarandosi al contempo d’accordo con la concessione dell’effetto sospensivo, - con disposizione ordinatoria del 27 maggio 2026, il Presidente della Prima Camera di diritto costituzionale e amministrativo, ha conferito l’effetto sospensivo al ricorso, ordinando l’immediata restituzione della licenza di condurre al ricorrente, - con scritto del 28 maggio 2026, il convenuto ha comunicato al Tribunale di aver provveduto a registrare il ricorrente come “autorizzato a guidare”, - ai sensi dell’art. 49 cpv. 1 lett. c LGA (CSC 370.100), il Tribunale d'appello giudica i ricorsi contro decisioni dei Dipartimenti cantonali, che non siano definitive secondo il diritto cantonale o federale o non siano suscettibili di impugnazione presso un'altra istanza,
3 / 10 - la decisione impugnata nel caso di specie, emessa dal convenuto in data 13 aprile 2026, non è né definitiva né impugnabile dinanzi ad un’altra istanza; di conseguenza, essa costituisce un oggetto di impugnazione idoneo per un procedimento dinanzi a questo Tribunale, - in qualità di destinatario formale e materiale della decisione impugnata, il ricorrente presenta un interesse degno di tutela alla rispettiva revoca o modifica (art. 50 LGA), - si entra pertanto nel merito del ricorso, che, per il resto, è stato presentato nei termini e nelle forme prescritti (art. 38 cpv. 1 e 2 e art. 52 cpv. 1 LGA), - con il ricorso al Tribunale d’appello, è possibile contestare violazioni di diritto, compresi l’eccesso o l’abuso di discrezionalità, nonché l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti; è esclusa la contestazione dell’inadeguatezza (cfr. art. 51 cpv. 1 LGA), - il Tribunale giudica il presente ricorso in qualità di giudice unico, essendo esso palesemente infondato (art. 43 cpv. 3 lett. b LGA), - la questione controversa, che deve essere esaminata, è se il convenuto abbia, a ragione, confermato la revoca della patente di guida per un periodo di 12 mesi, - a mente dell’art. 16 cpv. 1 LCStr, le licenze e i permessi devono essere revocati, se è accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono più adempite; essi possono essere revocati, se non sono stati osservati le limitazioni o gli obblighi, ai quali il rilascio era stato subordinato nel caso particolare, - l’art. 16 cpv. 3 LCStr prevede che, per stabilire la durata della revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione del conducente del veicolo a motore come anche la necessità professionale di condurre un veicolo a motore; la durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta, salvo che la pena sia stata attenuata ai sensi dell’art. 100 n. 4 terzo periodo, - a mente di quest’ultimo articolo, se durante un viaggio ufficiale urgente o necessario dal punto di vista tattico il conducente di un veicolo del servizio antincendio, del servizio sanitario, della polizia o delle dogane non ha usato la prudenza imposta dalle circostanze oppure se durante un viaggio ufficiale
4 / 10 urgente non ha usato gli speciali segnalatori prescritti, il conducente è punibile ma la pena è attenuata, - giusta l’art. 16c cpv. 1 lett. f LCStr, commette un’infrazione grave chi guida un veicolo a motore nonostante la revoca della licenza, - giusta l’art. 16 cpv. 2 lett. c LCStr, dopo un’infrazione grave la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata per almeno 12 mesi se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un’infrazione grave o due volte a causa di infrazioni medio gravi, - tra le parti in causa è indiscusso che, da una parte, con decisione del 1° giugno 2023, la patente di guida del ricorrente è stata revocata per tre mesi a causa di un’infrazione grave, e, dall’altra, che la Procura pubblica dei Grigioni ha riconosciuto con decreto d’accusa del 14 luglio 2025 – cresciuto incontestato in giudicato – colpevole di aver condotto un veicolo a motore nonostante il rifiuto, la revoca o il divieto di far uso della licenza di condurre ai sensi dell’art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr nonché di ripetuta mancata restituzione della licenza o delle targhe di controllo ai sensi dell’art. 97 cpv. 1 lett. b LCStr, - l’autorità amministrativa può discostarsi dalle constatazioni di fatto del giudice penale nel decidere in merito al provvedimento solo se accerta fatti e li pone a base della propria decisione, che erano sconosciuti al giudice penale, se raccoglie prove supplementari o se il giudice penale, nell’applicare il diritto ai fatti, non ha chiarito tutte le questioni giuridiche (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 1C_453/2018 del 22 agosto 2019 consid. 2.1), - tale giurisprudenza è applicabile anche a una decisione penale che, come nel caso di specie, è stata emessa nell’ambito di un procedimento di decreto d’accusa ai sensi degli artt. 352 segg. CPP, anche qualora essa si basi esclusivamente su un rapporto di polizia; ciò vale in particolare quando l’imputato sapeva o avrebbe dovuto prevedere, data la gravità dei reati che gli sono stati contestati, che sarebbe stato avviato nei suoi confronti un procedimento di revoca della licenza di condurre e, ciononostante, come nel caso concreto, omette o rinuncia a far valere, nell’ambito del procedimento penale, i diritti di difesa che gli sono garantiti e, se del caso, a presentare rimedi giuridici a cui ha diritto (cfr. DTF 123 II 97 consid. 3c/aa; sentenza del Tribunale federale 1C_33/2018 del 6 luglio 2018 consid. 3.2; sentenza del Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni VR1 26 9 del 9 giugno 2026 consid. 4.1),
5 / 10 - nella qualifica giuridica dei fatti, in particolare anche della colpa, l’autorità amministrativa è, invece, in linea di principio, libera e non vincolata alla sentenza in ambito penale, salvo – cosa che però non risulta nel caso di specie – che la qualifica giuridica dipenda fortemente dalla valutazione di fatti che l’autorità penale conosce meglio, ad esempio perché ha interrogato personalmente l’imputato (cfr. DTF 136 II 447 consid. 3.1; sentenze del Tribunale federale 1C_51/2025 del 24 ottobre 2025 consid. 4.3, 1C_334/2019 dell’11 febbraio 2020 consid. 3.2, e 1C_421/2019 del 20 dicembre 2019 consid. 3.1), - l’art. 16c cpv. 1 lett. f LCStr risp. l’art. 95 cpv. 1 LCStr non presuppone il dolo, ma è sufficiente la negligenza (v. art. 100 n. 1 LCStr; cfr. anche sentenza del Tribunale federale 1C_52/2022 dell’8 giugno 2022 consid. 2.4); la negligenza, difficilmente si riferirà alla guida del veicolo in sé, ma consisterà piuttosto nel fatto che il conducente, per negligenza, sia incorso ad esempio nell’errore di fatto secondo cui sarebbero stati soddisfatti i requisiti effettivi per il ripristino della patente (DTF 117 IV 302 consid. 3bb), - a parte il caso eccezionale previsto dall’art. 16 cpv. 3 secondo periodo LCStr, che non si verifica nel caso in esame, non è possibile ridurre la durata minima della revoca; ciò vale anche in caso di semplice negligenza lieve (sentenze del Tribunale federale 1C_102/2016 del 20 dicembre 2016 consid. 2.5, 1C_52/2022 dell’8 giugno 2022 consid. 2.5), - i fatti riportati nel decreto d’accusa del 14 luglio 2025 sono rimasti incontestati nella procedura penale; in base a questi fatti, il ricorrente ha guidato un veicolo in retromarcia, partendo dalla fermata dell’autopostale “B._____” sul marciapiede pubblico fino all’entrata dell’hotel C._____, e ciò incontestatamente durante il periodo di ritiro della licenza di condurre, - questo Tribunale è vincolato a tale fattispecie – come rettamente rilevato dal convenuto, non vi sono motivi per discostarsene – e, per conseguenza, le censure sollevate dal ricorrente nell’ambito della procedura amministrativa, ovvero che egli non avrebbe mai condotto un veicolo su suolo pubblico, bensì solamente su suolo privato, non possono essere sentite a priori, - in questo contesto, il ricorrente non fa valere di essersi trovato in errore in merito al fatto che il luogo, dove è stata constatata la manovra con il decreto d’accusa, sia stato di proprietà pubblica; il ricorrente contesta invece il luogo effettivo dove è avvenuta la manovra, concludendo di aver condotto il veicolo solo su suolo privato; pertanto, per quanto concerne la manovra effettivamente rimproveratagli,
6 / 10 il ricorrente non può appellarsi in questa sede ad un errore di fatto ai sensi dell’art. 13 CP, che, in ogni caso, avrebbe potuto essere evitato, - infatti, il ricorrente non fa ad esempio valere che, a causa della neve, credeva di trovarsi solo sul parcheggio invece che anche sul marciapiede; anche ammettendo un tale errore sui fatti, lo stesso era comunque evitabile, usando le debite precauzioni esigibili nella circolazione stradale (art. 13 cpv. 2 CP), - per conseguenza, al ricorrente andrebbe in ogni caso rimproverata una negligenza, anche nella misura in cui essa possa essere ritenuta lieve; la guida di un veicolo a motore nonostante la revoca della licenza di condurre ai sensi dell’art. 95 cpv. 1 LCStr è da ritenere un’infrazione grave, anche se commessa per negligenza lieve, - a titolo abbondanziale, pur volendo ammettere che il ricorrente – come da lui sostenuto – non abbia guidato il veicolo anche sul marciapiede pubblico a partire dalla rispettiva fermata dell’autopostale – come invece descritto nel rapporto di polizia del 6 marzo 2024 (cfr. doc. C.I/6) e riportato nel summenzionato decreto d’accusa (cfr. doc. C.I/10) –, è indiscusso che egli abbia condotto il relativo veicolo (in retromarcia) sul relativo parcheggio dell’hotel fino all’entrata sud dello stesso (indicata erroneamente a ovest nel citato rapporto di polizia), - come si vedrà in seguito, detto parcheggio privato va ritenuto una strada pubblica e l’asserito errore (evitabile) sulla sua interpretazione giuridica da parte del ricorrente non cambia nulla alla qualifica dell’infrazione come grave e come recidiva, - il carattere pubblico di una strada non dipende dalla volontà del proprietario, ma dall’uso che ne viene fatto; il fattore determinante non è se la superficie stradale sia di proprietà privata o pubblica, bensì se sia utilizzata per la circolazione generale e se il suo uso sia accessibile a un gruppo indeterminato di persone, anche se in misura limitata, - il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che il parcheggio di un immobile comprendente posti auto per visitatori costituisce una strada pubblica, poiché è accessibile a un numero indeterminato di persone; se un’azienda intende limitare a un uso esclusivamente privato, di notte o nei giorni festivi, una zona aperta al traffico pubblico durante l’orario di lavoro, tale intenzione deve essere resa visibile ai terzi tramite segnaletica o una barriera e, in assenza di tali chiare precauzioni, il carattere pubblico rimane intatto (cfr. art. 1 cpv. 2 LCStr; art. 1 cpv. 2 dell’Ordinanza sulle norme di circolazione stradale [ONC; RS 741.11];
7 / 10 sentenza del Tribunale federale 6B_335/2021 del 29 novembre 2021 consid. 3.1 con riferimenti), - nel caso in esame, come riportato nella nota telefonica del 6 gennaio 2026 (doc. C.II/10) e visibile sulla documentazione fotografica, l’accesso al parcheggio non era precluso al pubblico tramite barriere fisiche o cartelli espliciti di divieto; il parcheggio configurava dunque una strada pubblica, - l’art. 16c cpv. 1 lett. f LCStr è pertanto soddisfatto, sia oggettivamente che soggettivamente; infatti, anche ammettendo che il ricorrente abbia guidato senza licenza di condurre esclusivamente sul parcheggio privato e non anche sul marciapiede pubblico, egli lo ha comunque fatto intenzionalmente, pensando però, a torto, che la revoca della licenza di condurre pronunciata il 1° giugno 2023 non valesse sul relativo parcheggio privato, - in virtù dell'art. 21 CP, chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire illecitamente non agisce in modo colpevole; se l'errore era evitabile, il giudice attenua la pena; in questo senso, l'errore sull'illiceità concerne il caso in cui l'autore agisce con la consapevolezza di tutti gli elementi costitutivi del reato, e quindi con intenzione, ma crede erroneamente di agire in modo lecito; perché sia realizzato un errore sull'illiceità, occorre che l'autore non sappia, né possa sapere che il suo comportamento è illecito, pensando in questo senso, a torto, che l'atto concretamente commesso sia conforme al diritto, - il Tribunale federale si basa, come criterio di distinzione, sul quesito se i fatti avrebbero indotto in errore anche una persona coscienziosa, richiedendo quindi all’autore una riflessione coscienziosa o una richiesta di chiarimenti alle autorità o a persone affidabili; se omette di farlo, nonostante vi fossero motivi per agire in tal senso, egli agisce in presenza di un errore di diritto evitabile (cfr. DTF 104 IV 217 consid. 3a; sentenze del Tribunale federale 6B_782/2016 del 27 settembre 2016 consid. 3.1, 6B_234/2022 dell’8 giugno 2023 consid. 4.7.2 con rinvii; NIGGLI/MAEDER, BSK-Strafrecht I, 4a ed. 2018, art. 21 n. 18 segg.), - in concreto, si può presumere che il ricorrente sia incorso in un errore sull’illiceità; egli, infatti, pur avendo notato l’agente di polizia, sembra essere stato convinto di poter eseguire la manovra in questione poiché si trovava su un parcheggio privato,
8 / 10 - in questo senso, il ricorrente avrebbe tuttavia dovuto informarsi accuratamente sulle situazioni in cui non gli era permesso guidare; poiché un parcheggio di un ristorante è per sua natura destinato soprattutto ai clienti, non poteva semplicemente presumere che non si trattasse di una strada pubblica senza prima informarsi al riguardo; usando le debite precauzioni, il ricorrente avrebbe quindi potuto sapere che una simile manovra era illegale, - di conseguenza, pur ammettendo che la manovra non sia iniziata già sul marciapiede pubblico bensì soltanto sul parcheggio privato – con conseguente riduzione della pena –, l'infrazione si qualifica comunque come grave e il reato configura una recidiva, - ciò posto, al contrario di quanto affermato dal ricorrente, i seguenti motivi da lui addotti non possono essere presi in considerazione per un’attenuazione del periodo di revoca, in quanto il periodo minimo di 12 mesi, nella fattispecie che ci occupa, deve essere rispettato (cfr. anche sentenza del Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni VR1 26 9 del 9 giugno 2026 consid. 9): - non vi sarebbe stata alcuna circolazione di traffico su questo parcheggio chiuso su tre lati ed, essendo durata pochi secondi, effettuata a bassa velocità e in assenza di pedoni o altri utenti della strada, la sua breve manovra di pochi metri non avrebbe causato alcuna situazione di pericolo, - egli non sarebbe stato a conoscenza di non essere legittimato a condurre un veicolo su suolo privato (buona fede), - la licenza di condurre sarebbe fondamentale per la sua attività (gestione di un albergo), - la condanna si baserebbe unicamente su un rapporto di polizia e sulla sua dichiarazione, senza prove oggettive, - nel periodo dopo la prima revoca egli non avrebbe mai commesso nessuna infrazione, - avrebbe avuto diversi problemi a seguito di divorzio, nello specifico, a livello personale con l’agente di polizia che si sarebbe occupato delle varie denunce false e infondate della ex-moglie, - il convenuto ha quindi rettamente ritenuto che le circostanze invocate dal ricorrente non potessero comportare una misura amministrativa più lieve, poiché la durata della revoca di 12 mesi costituisce già il minimo previsto dalla legge,
9 / 10 - la circostanza che si sia in presenza di una violazione grave dell’obbligo di decidere entro un termine ragionevole, non è né stata sollevata dal ricorrente né è qui ravvisabile, ritenuto che la decisione dell’Ufficio della circolazione è stata emanata il 17 novembre 2025 – per fatti avvenuti il 9 febbraio 2024 e che poggia le sue basi sul decreto d’accusa del 14 luglio 2025 – e confermata il 13 aprile 2026 dal convenuto (cfr. al riguardo anche sentenza del Tribunale federale 1C_52/2022 dell’8 giugno 2022 consid. 2.5), - in definitiva, come rettamente sostiene il convenuto, va concluso che si tratta di una recidiva ai sensi dell’art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr, per cui la licenza di condurre del ricorrente deve essere revocata per almeno 12 mesi (con un computo di 38 giorni), - pertanto, in rigetto del ricorso, la decisione impugnata deve essere integralmente confermata, - il lasso di tempo nell’ambito di questa procedura di ricorso, durante il quale il ricorrente ha consegnato la licenza di condurre, ovvero tra il 16 maggio 2026 e il 28 maggio 2026, deve essere computato al periodo di revoca della licenza di condurre (cfr. act. A.8), - per la presente procedura è prelevata una tassa di Stato pari a CHF 1’000.00 (oltre alle spese di cancelleria), che viene posta a carico del ricorrente (art. 73 cpv. 1 LGA), - al convenuto non sono assegnate ripetibili (art. 78 cpv. 2 LGA).
10 / 10 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. A._____ è obbligato a consegnare la licenza di condurre all’Ufficio della circolazione stradale del Canton Grigioni, sezione misure amministrative, Rohanstrasse 5, 7000 Coira, entro 30 giorni dalla notifica della presente decisione. 3. Il lasso di tempo tra il 16 maggio 2026 e il 28 maggio 2026, durante il quale A._____ ha consegnato la licenza di condurre, deve essere computato al periodo di revoca della licenza di condurre. 4. Vengono prelevate le seguenti spese processuali: – una tassa di Stato di CHF 1’000.00 – e le spese di cancelleria di CHF 256.00 totale CHF 1’256.00 Tali spese sono poste a carico di A._____. 5. Non vengono corrisposte indennità. 6. [vie di diritto] 7. [Comunicazioni]